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Il Codice Civile fascista del 1942 curato da Dino Grandi

Nei primi anni del regime fascista prende forma un ambizioso progetto di rifondazione giuridica dello Stato. Dino Grandi diviene il protagonista di una stagione in cui diritto e politica si intrecciano in modo particolarmente significativo, nella ricerca di un equilibrio tra stabilità dell’ordinamento e rigore giuridico.

di Giovanna Senatore
26 Aprile 2026
TEMPO DI LETTURA: 11 MIN
Codice Civile

Codice Civile

CONTENUTO

  • Diritto e politica nel progetto del fascismo
  • Dalla formazione giovanile al potere: l’ascesa di Grandi
  • La crisi del Codice Civile del 1865
  • Le commissioni di giuristi e il metodo di lavoro
  • Dino Grandi e Piero Calamandrei: tecnica giuridica e contenimento dell’ideologia
  • Magistratura e pubblico ministero nel Codice Civile del 1942
  • La promulgazione del Codice Civile nel 1942
  • Il secondo dopoguerra e la rilettura costituzionale

“Non cerco tessere, cerco cervelli!”

(Dino Grandi)

Diritto e politica nel progetto del fascismo

All’interno della politica istituzionale del Fascismo, la figura di Dino Grandi assume un rilievo particolare nel momento in cui il regime decide di intervenire in modo sistematico sull’ordinamento giuridico dello Stato; ricordare la sua figura storica significa inevitabilmente far correre il pensiero al 25 luglio 1943 e all’Ordine del Giorno che porta il suo nome, con tutta la portata evocativa che ne consegue e che cambia il corso della storia d’Italia, ma Dino Grandi non è solo un gerarca del regime, è l’uomo che lascia una delle eredità più significative all’Italia repubblicana. 

Nel corso degli anni Trenta, quando il regime avvia un processo di profonda riorganizzazione dello Stato per consolidare il proprio controllo sulle istituzioni politiche, diventa più incisiva la sua figura per l’ attività nel ruolo di Ministro di Grazia e Giustizia, considerato l’imponente lavoro di codificazione che porta alla redazione del Codice civile che, non è più concepito come un semplice strumento tecnico, bensì come un mezzo attraverso cui lo Stato intende plasmare i rapporti sociali, economici e familiari.

La stesura del Codice civile del 1942 si colloca pertanto al crocevia tra ideologia e scienza giuridica, rappresentando uno dei momenti più alti dell’ingegneria del Ventennio; nelle sue Memorie, Grandi, d’altra parte, scrive a chiare lettere che il suo obbiettivo prioritario nella stesura dei Codici è quello di evitare che i principi generali siano quelli del diritto fascista e per tale motivo sceglie di coinvolgere tecnici di valore anche tra esponenti dichiaratamente antifascisti. La sua esperienza nell’avvocatura non è evidentemente secondaria rispetto alla scelta di evitare interferenze ideologiche marcate. 

La figura di Dino Grandi nel sistema di potere fascista

Dino Grandi è una delle personalità politiche più influenti del fascismo, attivo fin dagli anni della formazione del regime, ricopre incarichi di primo piano, distinguendosi per capacità e visione istituzionale e, quando nel 1939 assume la carica di Ministro della Giustizia, si trova a gestire un dicastero cruciale per la realizzazione del progetto fascista di rifondazione dello Stato. 

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Il suo percorso politico non si esaurisce con l’esperienza ministeriale. Dopo l’approvazione dell’Ordine del Giorno che porta il suo nome, Grandi lascia l’Italia, vi fa ritorno nel 1947 rientrando in possesso di una parte del suo archivio che, insieme alle sue Memorie consentono di ricostruire non solo la sua vicenda personale, ma anche il funzionamento delle istituzioni, della magistratura e i rapporti con il Partito.

Dino Grandi

Dalla formazione giovanile al potere: l’ascesa di Grandi

Nato nel 1895 a Mordano, in Provincia di Bologna, Grandi si forma in ambienti democratico-cattolici, sviluppando precocemente un interesse per la politica, alimentato dal continuo confronto con gli amici di suo padre, Andrea Costa e Alfredo Oriani e poi con Romolo Murri. Negli anni degli studi universitari avvia la sua prima esperienza giornalistica nel Corriere di Bologna per approdare poi nella redazione romana de Il Resto del Carlino. In quegli anni ridefinisce i propri orientamenti, rivolti soprattutto al socialismo di Andrea Costa e non alle correnti massimaliste e comuniste che nelle Memorie   definisce senza mezzi termini “il più grande disastro per la Nazione”. 

Nel 1920 si iscrive alla sezione dei Fasci di combattimento di Bologna, intraprende una rapida ascesa all’interno del movimento dove si distingue come esponente della corrente moderata e legalitaria; dopo l’elezione a deputato nel 1924, consolida la propria posizione nel sistema politico fascista. Dopo una lunga esperienza nella politica estera e un incarico diplomatico a Londra, torna in Italia per assumere il Ministero della Giustizia, avviando il suo impegno nella riforma dei Codici. 

La crisi del Codice Civile del 1865

Nel 1865, dopo l’unificazione del Regno d’Italia, come espressione della cultura liberale postunitaria, viene emanato il Codice civile che riflette una concezione dello Stato limitata e non interventista, fortemente influenzata dal modello del Code Napoléon. Con il passare del tempo, tuttavia, questo modello appare sempre meno adeguato a descrivere la realtà dell’Italia fascista; l’espansione dell’intervento pubblico nell’economia, la crisi dello Stato liberale e l’affermazione dell’ideologia corporativa mettono in evidenza l’inadeguatezza del Codice del 1865 e la riforma si configura così come una necessità storica, oltre che politica. 

Dopo la nomina di Benito Mussolini a capo del Governo, nel giugno del 1924, viene istituita una commissione reale per la riforma dei codici, articolata in quattro sottocommissioni. I lavori procedono lentamente ma in modo sistematico e, tra la fine degli anni Venti e gli anni Trenta si giunge alla predisposizione preliminare dei quattro libri fondamentali, dedicati rispettivamente alle persone e alla famiglia, alle successioni, alla proprietà e alle obbligazioni. Il contributo della dottrina giuridica italiana, che cerca di conciliare la tradizione romanistica con le nuove esigenze sociali ed economiche è determinante. 

Le commissioni di giuristi e il metodo di lavoro

La redazione del nuovo Codice civile viene affidata a commissioni di giuristi di altissimo livello, chiamati a confrontarsi con un compito complesso; non sono un gruppo ristretto e fisso, ma un insieme articolato di sottocommissioni composte da giuristi, professori universitari, magistrati e funzionari ministeriali. Oltre a Enrico Redenti, tra i maggiori studiosi di diritto processuale civile e Francesco Carneluti, anch’egli tra i maggiori giuristi del Novecento, vi partecipano molti altri protagonisti della cultura giuridica italiana. Il lavoro si svolge sotto la supervisione politica del Ministero della Giustizia mantenendo un elevato rigore tecnico e, Dino Grandi esercita un controllo costante sull’indirizzo generale della riforma, evitando che il Codice si trasformi in un semplice strumento di propaganda.

Il processo si sviluppa attraverso il confronto tra diverse scuole giuridiche che, contribuiscono alla definizione di un impianto normativo equilibrato e pur essendo elaborato in un contesto autoritario, il Codice evita un linguaggio apertamente ideologico. La formulazione delle norme che seguono una tradizione giuridica consolidata si rivelano decisive per la capacità di sopravvivere ai mutamenti politici. 

Dino Grandi e Piero Calamandrei: tecnica giuridica e contenimento dell’ideologia

Il rapporto tra Dino Grandi e Piero Calamandrei rappresenta uno degli aspetti più significativi del processo di codificazione, i due operano su piani diversi, ma nasce una profonda collaborazione. Grandi detiene il potere politico e definisce l’indirizzo ideologico della riforma, Calamandrei contribuisce sul piano scientifico, cercando di salvaguardare la qualità tecnica del testo. Non vi è comunanza di valori, ma una convergenza funzionale, nella quale la politica si serve della competenza giuridica e la scienza del diritto tenta di contenere l’invadenza ideologica. 

Piero Calamandrei

Calamandrei opera in una posizione delicata, cerca di preservare la coerenza sistematica e l’astrattezza delle norme, pur muovendo entro i vincoli del regime. Giurista di formazione liberale, profondamente legato ai principi dello Stato di diritto e alla tutela delle garanzie processuali, pur lavorando nello stesso contesto storico, Calamandrei non aderisce all’ideologia fascista e mantiene una posizione autonoma sul piano culturale. Quando al Ministro Grandi fu fatto notare che Calamandrei non era iscritto al Partito fascista, rispose lapidario “non cerco tessere, cerco cervelli”, sancendo il primato della competenza giuridica come elemento essenziale del progetto. 

Piero Calamandrei e Dino Grandi appaiono a prima vista figure distanti, eppure li unisce un rapporto personale intenso e un terreno comune di lavoro giuridico che attraversa la frattura del 1943; Calamandrei non nasconde mai questa continuità e la documenta nella fitta corrispondenza che mantiene con Grandi anche dopo la caduta del fascismo. La posizione di Calamandrei è complessa ma coerente e, il legame tra i due emerge con particolare evidenza in un momento cruciale, la caduta del fascismo. Secondo la documentazione archivistica, Grandi, prima di partire per la Spagna, affida a Calamandrei “la difesa del nostro Codice (…) che non è fascista ma degli italiani”. In queste parole si coglie il senso profondo della loro collaborazione.

Magistratura e pubblico ministero nel Codice Civile del 1942

Un aspetto significativo dell’equilibrio raggiunto tra innovazione politica e continuità sistemica, riguarda l’unicità delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, sostenuta durante il fascismo e formalizzata con il Regio Decreto 30 gennaio 1941, promosso da Dino Grandi e successivamente mantenuta, seppur rielaborata, nell’assetto costituzionale repubblicano. Nella relazione al Re Vittorio Emanuele III che accompagna il Decreto del  del 1941, Grandi afferma esplicitamente il superamento della separazione dei poteri, sostenendo che “superata la distinzione, fondamentalmente errata, dei poteri dello Stato (…) non sarebbe più concepibile nello Stato Moderno una netta separazione tra magistratura requirente e magistratura giudicante”, e sottolineando la necessità di “elevare il prestigio del pubblico ministero e adeguare le funzioni al rango preminente della funzione esecutiva”. Tale prospettiva si colloca pienamente nell’impostazione politica del regime fascista, finalizzata a ricondurre le funzioni giudiziarie sotto un’ottica unitaria e statalista.

Diversa è la prospettiva di Piero Calamandrei, il quale sostiene l’unicità delle carriere non per ragioni di accentramento politico, ma come garanzia dell’indipendenza della magistratura; il pubblico ministero deve rimanere autonomo dal potere esecutivo e condividere con i giudici le stesse garanzie istituzionali, pertanto, l’unicità delle carriere rafforza la separazione dei poteri, anziché limitarla. 

Il confronto evidenzia una divergenza di fondo tra impostazioni opposte – mentre nel pensiero fascista l’unicità delle carriere deriva dal superamento della distinzione tra i poteri dello Stato – nella riflessione di Calamandrei, essa si fonda sull’esigenza di preservare l’equilibrio e l’indipendenza dell’ordine giudiziario. Nonostante tale divergenza, l’assetto delineato in epoca fascista lascia un’impronta duratura, poiché molte scelte tecniche vengono mantenute anche nell’Italia repubblicana, proprio in virtù della loro coerenza sistemica. Ne deriva un ordinamento che, pur nato in un contesto autoritario, continua a vivere nella democrazia, adattandosi ai principi costituzionali senza essere integralmente superato. 

La promulgazione del Codice Civile nel 1942

Il Codice civile viene promulgato il 28 ottobre 1940 ed entra in vigore il 21 aprile del 1942, in un momento segnato dalla guerra e dalla crisi crescente del regime. Nonostante il contesto drammatico, l’opera legislativa rappresenta uno dei risultati più compiuti del progetto di rifondazione giuridica dello Stato. Anche se Dino Grandi non è più ministro, l’impianto del Codice riflette l’indirizzo politico da lui promosso e, il trascorso confronto tra Grandi e Calamandrei consente di cogliere una tensione fondamentale della storia giuridica italiana del Novecento, quella tra potere politico e sapere giuridico.

La loro relazione non è fondata su una comunanza di valori, ma su una convergenza temporanea di interessi, nella quale il regime si serve delle competenze dei giuristi e i giuristi cercano di salvaguardare la dignità di un compromesso, nato dall’incontro, ma anche dallo scontro silenzioso, tra l’autorità politica rappresentata da Dino Grandi e la cultura giuridica incarnata da Piero Calamandrei. 

Codice Civile

Il secondo dopoguerra e la rilettura costituzionale

Con la caduta del fascismo e la nascita della Repubblica, il Codice civile del 1942 viene sottoposto ad una profonda rilettura alla luce dei principi costituzionali e assume una nuova centralità nel dibattito costituente. Piero Calamandrei interviene criticamente sul tema della forma di Governo, mettendo in discussione l’idea che il modello presidenziale sia di per sé più esposto a derive autoritarie. Nel celebre intervento del 5 settembre 1946, egli osserva infatti che “a chi dice che la Repubblica presidenziale presenta il pericolo delle dittature, ricordo che in Italia si è veduta sorgere una dittatura non da un regime a tipo presidenziale, ma da un regime a tipo parlamentare, anzi parlamentaristico”. 

Questa affermazione consente di cogliere un elemento fondamentale della sua riflessione: la crisi dello Stato liberale e l’ascesa del fascismo non possono essere comprese esclusivamente in termini di forma di governo, ma richiedono un’analisi più ampia delle dinamiche istituzionali e della debolezza delle garanzie. La posizione di Calamandrei si collega idealmente alla sua attività di giurista durante il Ventennio, quando, pur operando all’interno del sistema, cercò di preservare la coerenza tecnica del diritto. 

Il confronto, diretto o indiretto, con figure come Dino Grandi, evidenzia così una tensione che attraversa l’intera vicenda del Codice civile del 1942 e che spiega come un’opera nata in un contesto autoritario abbia potuto essere successivamente riletta e integrata nell’ordinamento democratico repubblicano. Il rapporto tra Grandi e Calamandrei rimane un ponte che collega epoche diverse della storia italiana, dimostrando come, anche nei momenti drammatici, il diritto possa rappresentare un terreno di incontro e di eredità condivisa. Nel 1947, Piero Calamandrei testimone al processo penale contro Dino Grandi ebbe ad affermare “questo è un Codice di carattere liberale e democratico”, sottolineandone sia le ambiguità e i limiti, ma riconoscendone al tempo stesso la solidità tecnica.  

In conclusione, la vicenda della redazione del Codice civile del 1942 consente di cogliere con particolare chiarezza la complessità del rapporto tra diritto e politica nell’Italia del Novecento. Lungi dall’essere il prodotto lineare di un’ideologia dominate, il Codice si configura come il risultato di un delicato equilibrio, costruito all’interno di un sistema autoritario ma non interamente assorbito da esso. In questo senso la figura di Dino Grandi appare emblematica: uomo di potere, pienamente inserito nel regime fascista, egli dimostra tuttavia una consapevolezza non comune circa la necessità di affidare l’opera di codificazione a giuristi di alto profilo, capaci di garantire rigore tecnico e durata nel tempo. 

La celebre espressione “non cerco tessere, cerco cervelli”, sintetizza efficacemente questa impostazione e non rappresenta un’apertura in senso democratico, ma piuttosto una scelta pragmatica e lucida con la consapevolezza che per costruire un ordinamento giuridico solido non basta l’adesione ideologica, occorre la competenza. La figura di Pietro Calamandrei, la cui partecipazione, pur priva di condivisione politica con il regime, contribuisce in modo decisivo a preservare la qualità scientifica del Codice.

Il rapporto tra Grandi e Calamandrei, pertanto, non va letto in termini di collaborazione personale o di convergenza ideale, bensì come espressione di una tensione strutturale che vede da un lato il potere politico, che mira a utilizzare il diritto come strumento di organizzazione e controllo della società e, dall’altro, la scienza giuridica che tende a mantenere autonomia metodologica e coerenza sistematica. Questa tensione, lungi dall’essere un limite, costituisce uno degli elementi di forza del Codice civile del 1942.

La successiva rilettura costituzionale non distrugge il Codice, ma lo trasforma, adattandolo ai principi democratici senza intaccare la struttura portante. Ciò dimostra come la qualità tecnica del diritto, in determinate condizioni, riesce a superare il contesto politico in cui è stato prodotto. La testimonianza di Calamandrei conferma questa lettura, riconoscendo nel Codice una base compatibile con i valori liberali e costituzionali, pur senza ignorare le ambiguità originarie.

Si può dunque affermare che l’esperienza della codificazione fascista non si esaurisce in una dimensione ideologica, ma rivela la persistenza di una tradizione giuridica autonoma, capace di resistere e di rinnovarsi. In questo senso, il dialogo, implicito ma decisivo, tra Dino Grandi e Piero Calamandrei diventa il simbolo di un passaggio cruciale, quello in cui il diritto, pur condizionato dalla politica, riesce a conservare una propria identità e a proiettarsi oltre il tempo in cui è stato concepito. 

Fonti e letture consigliate:

  1. Grandi, Relazione al Re sull’ordinamento giudiziario (1941)
  2. Grandi, Memorie, Edizione Rumeno, 2023.
  3. Calamandrei, Interventi all’Assemblea costituente (1946-1947)
  4. Padoa-Schioppa, Storia del diritto in Europa, Laterza, 2005.
  5. Rodotà, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Laterza, 2002.
Tags: Fascismo
Giovanna Senatore

Giovanna Senatore

Ho conseguito la Laurea Magistrale in Storia presso l’Università della Calabria, con tesi in Storia Contemporanea dal titolo “Simone de Beauvoir: società e cultura in Francia dagli anni Quaranta agli anni Ottanta e, successivamente, il Master di II livello presso il Dipartimento di Filosofia, in Interculturalità ed epistemologia delle discipline presso l’Università della Calabria. Ha collaborato con la rivista InStoria per la GB Editoria di Roma e la Rivista di Storia e Cultura del Mediterraneo per le Edizioni Drengo. È docente di Storia e Filosofia, periodicamente svolge attività di ricerca storica.

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