La caduta del fascismo e la restaurazione del pluralismo
CONTENUTO
Il 25 luglio 1943 il Gran consiglio del fascismo approvò l’ordine del giorno Grandi, un documento votato a maggioranza che prevedeva la restituzione delle prerogative previste dallo Statuto Albertino al re. L’ordine del giorno era, in parte esplicitamente e in parte implicitamente, una sfiducia a Mussolini, ritenuto responsabile di una guerra che aveva messo in ginocchio la nazione italiana. Il sovrano fece arrestare il duce, nominando Pietro Badoglio nuovo capo del governo e provvedendo subito alla firma dell’armistizio di Cassibile con gli angloamericani.
Il 9 settembre 1943 il re e il governo fuggirono verso Brindisi, in una famosa fuga che tolse la fiducia verso la corona sia da parte degli italiani sia da parte delle forze politiche rinascenti. Proprio lo stesso giorno, sempre a Roma, si costituì il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) formato da sei partiti: Democrazia Cristiana, Partito Comunista Italiano, Partito Socialista, Partito d’Azione, Partito Liberale (costituito solo de facto) e Partito Democratico del Lavoro. Tutti questi partiti incarnavano le correnti ideologiche che sarebbero state la base di un pluralismo politico in fase di restauro, ma già fortemente considerato dagli italiani.
Tra corona e CLN non correvano buoni rapporti, specialmente nelle file dei partiti di massa (Dc, Psi, Pci) che si profilavano come maggioritarie sia nel comitato sia nell’opinione pubblica. L’atteggiamento di Vittorio Emanuele III era stato valutato come eccessivamente passivo verso l’operato di Mussolini, che aveva potuto svuotare ogni prerogativa liberale dalla carta costituzionale italiana e costruire il suo regime senza l’opposizione del capo dello stato. Il contrasto trovò parziale risoluzione con la tregua istituzione dell’aprile 1944, quando Vittorio Emanuele III rimise i suoi poteri nelle mani del figlio Umberto nominandolo luogotenente generale del regno, ma rinunciando ad abdicare.
Il 25 giugno 1944 venne emanato un decreto luogotenenziale, che prese il nome di prima costituzione provvisoria, in cui era prevista la convocazione di un’Assemblea costituente cui delegare la scelta tra monarchia e repubblica. Tuttavia il giudizio solamente indiretto del popolo italiano non soddisfaceva diversi requisiti. Da un lato, De Gasperi era perfettamente conscio del fatto che la Dc avesse un elettorato spaccato, monarchico a sud e repubblicano a nord, a fronte di una dirigenza repubblicana; delegare la scelta della forma istituzionale all’Assemblea avrebbe significato spaccare il partito.
D’altra parte re Umberto II, divenuto tale il 9 maggio 1946, sapeva benissimo che lasciare la decisione ad un’Assemblea composta in prevalenza da democratici, socialisti e comunisti avrebbe significato condannare definitivamente la corona. Queste due furono le ragioni principali per le quali il decreto legislativo del marzo 1946 estese al corpo elettorale la scelta della forma istituzionale (questo decreto era detto seconda costituzione provvisoria). Secondo l’organizzazione provvisoria il governo sarebbe stato responsabile davanti alla costituente, pur mantenendo il potere legislativo, salvo materia costituzionale, elettorale e internazionale.
Dopo un ventennio di regime, una guerra mondiale e una guerra civile, la voglia del popolo italiano di tornare a poter determinare il proprio destino era assolutamente sentita, e i partiti di massa ne erano consapevoli. Da subito il pluralismo restaurato si manifestò non solo come insieme di visioni politiche differenziate, ma anche come strumento di definizione della collocazione internazionale dell’Italia. Questa seconda declinazione faceva sì che l’elezione della Costituente attirasse l’attenzione di quelle che si stavano affermando come superpotenze mondiali: USA e URSS.
2 giugno 1946: l’Italia al voto

Il 2 giugno 1946 gli italiani tornarono al voto per la prima volta dal 1924. Per votare bastava essere cittadini ed aver compiuto 21 anni, mentre per candidarsi essere cittadini ad averne compiuti 25. Il sistema elettorale scelto fu il proporzionale a scrutinio di lista, senza né premi di maggioranza né soglie di sbarramento: si voleva che la Costituzione fosse frutto in un incontro tra le numerose ideologie politiche e le differenze territoriali. Il metodo proporzionale rimase in vigore con gli stessi criteri fino al 1993.
Pochi giorni prima del referendum, precisamente il 9 maggio 1946, Vittorio Emanuele III abdicò in favore del figlio, che divenne re Umberto II. L’operazione era il tentativo estremo del sovrano di salvare Casa Savoia, ma si profilò presto come una tardiva mossa rispetto alle esigenze di potere che Umberto aveva più volte chiesto vista la sua comprensione delle dinamiche politiche italiane.
La Repubblica vinse con ben 12.718.641 voti, contro i 10.718.502 della monarchia. Sull’esito del referendum vi furono alcune contestazioni da parte di un gruppo di giuristi dell’Università di Padova sulla questione delle schede bianche e nulle, ma anche conteggiando quei numeri in favore della monarchia il risultato non sarebbe comunque stato ribaltato. Gli italiani avevano scelto.
I risultati dei partiti misero subito in chiaro molti dei rapporti di forza che si sarebbero delineati ad ogni tornata elettorale fino alla fine della Prima Repubblica: la Democrazia Cristiana risultò primo partito con il 35% dei voti; il Partito Socialista e il Partito Comunista seguirono rispettivamente con il 21% e il 18%; i liberali erano prevalentemente raccolti sotto la lista Unione Democratica Nazionale, che ottenne quasi il 7%; rispettivamente soddisfacenti e deludenti furono i risultati del Fronte dell’Uomo Qualunque (5%) e del Partito d’Azione (1,5%); il Blocco Nazionale delle Libertà, una lista monarchica, aveva ottenuto il 2,8%.
I risultati mostrarono chiaramente che la Costituzione sarebbe stata frutto di un compromesso tra le varie forze, e che la componente sociale avrebbe avuto un peso specifico. Infatti i seggi sommati di Psi e Pci rendevano la sinistra la forza maggiore, determinata a scolpire dogmi ideologici all’interno degli articoli costituzionali. D’altra parte la Dc si delineava come la roccaforte contro l’avanzata comunista, il che sarebbe stato accentuato nella campagna elettorale di due anni dopo.
Al via i lavori

L’Assemblea Costituente si riunì per la prima seduta il 25 giugno 1946 nel Palazzo di Montecitorio. Il 28 giugno fu subito impegnata ad eleggere il Capo Provvisorio dello Stato, scegliendo il napoletano Enrico De Nicola come figura di compromesso. La figura del giurista rappresentava infatti un atteggiamento volontariamente accondiscendente verso il Mezzogiorno, vista la prevalente presenza di settentrionali in Assemblea. Inoltre De Nicola era un monarchico, e ciò era funzionale a placare gli animi di chi, come dimostrato dalla tragedia di Via Medina, non aveva ancora metabolizzato il referendum.
Lo stesso giorno venne anche eletto il Presidente della Costituente, individuato nella figura di Giuseppe Saragat, membro di spicco del Partito Socialista. L’Assemblea dovette affidare l’incarico della scrittura del testo ad una apposita commissione: la Commissione dei 75. Questa commissione prendeva il nome del numero di costituenti che la componevano ed era incaricata di redigere un testo base che sarebbe poi stato sottoposto, articolo per articolo, alla votazione dell’Assemblea nel suo insieme. La Commissione, che come presidente aveva eletto Meuccio Ruini, era a sua volta divisa in tre sottocommissioni:
- Sottocommissione per i diritti e i doveri dei cittadini, avente come presidente Umberto Tupini e, tra gli altri membri, Palmiro Togliatti, Giorgio La Pira e Aldo Moro.
- Sottocommissione per l’ordinamento costituzionale della Repubblica, a sua volta divisa in due sezioni che si occupavano rispettivamente di potere esecutivo e potere giudiziario; tra i membri più noti alla collettività spiccano Tomaso Perassi, Luigi Einaudi, Giovanni Leone e Piero Calamandrei.
- Sottocommissione per i diritti e i doveri economico sociali, presieduta da Gustavo Ghidini, e avente tra gli altri Amintore Fanfani, Giuseppe Di Vittorio e Paolo Emilio Taviani.
Queste sezioni della sottocommissione lavorarono sui temi a loro assegnati e andarono a comporre quelle che oggi sono le due parti della nostra Costituzione: la Parte I sui diritti e doveri dei cittadini e la Parte II sull’ordinamento della Repubblica. Ai fini del coordinamento formale del testo, ma anche per riservare questioni delicate ad una sede ristretta, venne istituito un comitato di redazione di 18 membri. Questo comitato ebbe il difficilissimo compito di accorpare le varie proposte di lavoro uscite dalle tre sottocommissioni in quella che sarebbe stata la prima bozza della nostra attuale carta costituzionale.
Il testo arrivò in Assemblea nel gennaio 1947 e venne discusso per ben nove mesi, a fronte di 170 sedute e 1.663 emendamenti (di cui 292 accolti). Durante la discussione vennero a galla tutte quelle differenze ideologiche e programmatiche che avrebbero contraddistinto la prassi parlamentare italiana per tutta la durata della Prima Repubblica, seppur non rompendo ancora quel consociativismo (parola che più volte ripeterò in questo articolo, perché la costituente rappresenta una delle poche volte che questo concetto trovò applicazione in Italia) che portò all’approvazione nel dicembre 1947.
I lavori furono turbati anche dall’arrivo della dottrina Truman e dalla cacciata dei socialcomunisti dal governo, ma Palmiro Togliatti e Pietro Nenni capirono che creare disordine in costituente non sarebbe stato per nulla producente per i rispettivi partiti. Alcide De Gasperi si rivelò invece un ottimo contrattatore nel bosco del pluralismo dell’aula. Occorre scendere nel dettaglio in quelli che sono stati i temi più dibattuti all’interno dell’Assemblea, chiedendo scusa in anticipo agli amici giuristi se la mia impostazione sarà meno legislativa e più politologica.
I temi più dibattuti
I 1.663 emendamenti non furono equamente distribuiti, ma molti confluirono in alcuni tempi piuttosto che in altri. Già l’articolo 1, quello che ogni italiano conosce a memoria, fu frutto di una discussione tra i comunisti e le forze più moderate: i primi infatti prediligevano la formula “l’Italia è una repubblica democratica di lavoratori” per dare enfasi all’ideologia proletaria. Alla maggioranza dei votanti finali l’ipotesi risultò inconciliabile con un paese che stava intraprendendo un cammino verso l’eguaglianza sociale, poiché avrebbe posto il proletariato al di sopra di altre classi (come quella borghese) creando uno stato con una visione eccessivamente classista. La formula odierna venne proposta da Amintore Fanfani ed aveva il compito di affermare che l’Italia non era fondata solo sul lavoro operaio, ma su tutti i tipi di lavori diversi dal privilegio fondiario: proletariato e borghesia erano messi sullo stesso piano a differenza dello stato liberale (borghese) e dello stato socialista (proletario). Il principio lavorista, annoverato tra i principi supremi, venne riproposto anche nell’articolo 4 in cui viene addirittura dichiarato “dovere”.
Gli articoli 2 e 3 costituiscono una delle migliori prove di consociativismo assembleare. L’articolo 2 affianca il riconoscimento dei diritti dell’uomo alla sua tutela all’interno del pluralismo sociale. Il verbo “riconoscere” presuppone che l’individuo esista prima dello stato, che abbia dei diritti già esistenti e che lo stato si debba limitare a “riconoscere” questo insieme. La parola “inviolabili” fu scelta tra varie alternative possibili, tra cui sacri e fondamentali, in virtù del significato sia giuridico che storico-filosofico. L’anima sociale (sia cattolica che socialcomunista) arricchì l’articolo inserendo quello che la giurisprudenza chiama il principio solidarista: richiesta di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica (voto), economica (pagamento delle tasse) e sociale (solidarietà sociale). La somma delle correnti politiche si ebbe anche nell’articolo 3: l’eguaglianza formale davanti alla legge, tipica dell’anima liberale sin dalla Rivoluzione Francese, venne fusa con l’eguaglianza di tipo sostanziale, tipica della socialdemocrazia e del popolarismo. Questo concerto fece sì che l’Italia assumesse, di fatto, la forma di stato sociale: lo sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica è un dovere della Repubblica. La frase “senza distinzione di sesso” è doveroso menzionarla e definirla come una grande conquista delle agguerrite costituenti donne, come Lina Merlin e Teresa Noce.
Gli articoli 7 e 8 si rivelarono in assoluto i campi di battaglia più divisivi, perché riguardanti la religione. I socialisti, i comunisti e i liberali erano contrari alla costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi, mentre la Dc voleva garanzie per una Chiesa forte e riconosciuta dalla carta costituzionale. Giuseppe Dossetti (Dc) propose la formula iniziale volta a riconoscere lo Stato e la Chiesa come ordinamenti giuridici “indipendenti e sovrani”, mentre la discussione relativa ai Patti necessitò di più tempo: Piero Calamandrei denunciò l’assurdità giuridica di inserire in Costituzione un trattato stipulato in pieno fascismo e avente punti poco compatibili con la democrazia (la religione di stato). Il colpo di scena su questo articolo venne da parte dei comunisti, infatti Palmiro Togliatti intuì che un atteggiamento troppo avversariale nei confronti della Chiesa e del cristianesimo avrebbe creato un allontanamento degli operai italiani dal Pci, in quanto essi erano prevalentemente cattolici. Il Pci finì per votare a favore della formulazione attuale e dei Patti Lateranensi in Costituzione, al contrario dei cugini socialisti che tennero ferma la posizione del no. Tuttavia l’articolo 7 da solo rischiava di porre i non cattolici in una posizione analoga a quella dello Statuto Albertino, in cui erano una minoranza tutelata. L’articolo 8 servì proprio a definire le altre confessioni “egualmente libere davanti alla legge” e aventi “diritto di organizzarsi secondo i propri statuti”. Le altre confessioni si videro quindi riconosciute dai costituenti le possibilità di regolare i loro rapporti con lo stato tramite intese.
L’asse di divisione tra Dc e partiti non cattolici si ripropose anche quando al voto si posero argomenti come il matrimonio: il progetto originario prevedeva l’aggettivo indissolubile, fortemente combattuto dai laici. Per uno scarto di ben tre voti, 194 a 191, l’aggettivo non venne adottato in una seduta dell’aprile 1947 e ciò permise l’introduzione del divorzio per legge ordinaria nel 1970. L’eguaglianza morale e giuridica tra marito e moglie fu anch’essa frutto di lotte da parte delle madri costituenti, ma trovò attuazione solamente negli anni 70.
Questi dibattiti sulle questioni etiche rendono l’idea di quelle che erano le correnti ideologiche all’interno dell’aula e come si sarebbero poste per questioni estremamente simili. Tuttavia occorre analizzare anche i comportamenti dei costituenti negli ambiti più tecnici della Costituzione: l’Ordinamento. Se c’è una parte che ha ricevuto accuse di vaghezza e incompletezza è sicuramente quella relativa alla Parte II, in cui si delinea l’architettura dello stato italiano e si definiscono i rapporti tra gli organi. Venne scelto il regime della repubblica parlamentare analogo a quello dell’epoca pre fascista, senza un vero rafforzamento dell’esecutivo. In Germania l’esperienza nazista aveva fatto partire i costituenti tedeschi da un presupposto diverso: il regime è arrivato perché i governi non sono stati abbastanza forti da decretare una maggioranza democratica stabile.
Da lì la Germania ha costruito un modello costituzionale a tutela dell’esecutivo e della sua stabilità, ma l’Italia, sia per motivi passati che presenti, non ha scelto di dotarsi di ciò. In Costituente Piero Calamandrei fece parte di quella frangia estremamente minoritaria che propose il presidenzialismo come forma di governo per l’Italia: la proposta venne ovviamente ritenuta inadatta ad un paese appena uscito da un autoritarismo, poiché accentrava i poteri nelle mani di un leader in maniera troppo marcata. La Dc e il Pci temevano a vicenda l’egemonia dell’altro, ed un sistema politico con un governo forte avrebbe rischiato di lasciare ad una fazione troppo potere. La decisione di dare pochi meccanismi di stabilità all’esecutivo e di lasciarlo in balia del Parlamento derivò in primis da questo.
Il 6 settembre 1946 venne approvato l’ordine del giorno Perassi, in cui si optò per una forma di governo parlamentare “da disciplinarsi, tuttavia, con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di Governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo”. Si parlò dunque di razionalizzazione del parlamentarismo, ma veri e propri meccanismi di stabilità non furono mai attuati. Accanto alla questione del governo forte viaggiavano in parallelo il ruolo del capo dello stato e la forma del Parlamento.
Per quanto riguarda il capo dello stato si scelse di concedergli prerogative che si sarebbero rivelate molto importanti nei periodi di stallo del parlamento, ma comunque circoscritte in quello che era un ruolo di rappresentanza dell’unità nazionale. Celebre è il refuso relativo agli atti del Presidente della Repubblica, in cui viene esplicitata l’invalidità degli atti non aventi controfirma del ministro proponente. Quest’ultima parola è molto probabilmente frutto di un errore tecnico, visto che il testo originale prevedeva la parola competente. La giurisprudenza risolse questa ambiguità con la distinzione, nella prassi, degli atti sostanzialmente presidenziali e quelli formalmente presidenziali.
La forma del Parlamento divise le forze in sostenitrici del monocameralismo e sostenitrici del bicameralismo. Le forze sostenitrici del monocameralismo erano rappresentate della sinistra socialcomunista, forte sia della convinzione che la rappresentanza non potesse essere scissa (il popolo è l’unico sovrano, la camera deve essere una) sia dell’origine eccessivamente elitaria della camera alta, che era nata per proteggere gli interessi regi. Le forze sostenitrici del bicameralismo si dividevano a loro volta sul da farsi della seconda camera: c’era chi proponeva varianti diverse di rappresentanza delle nuove autonomie regionali; chi suggeriva di tener conto degli interessi e delle competenze che la rappresentanza di determinate categorie poteva assicurare; chi, infine, sperava di recuperare in almeno un ramo il sistema elettorale uninominale in vigore fino al 1919, preferito rispetto al sistema proporzionale. Il dibattito spaziò dalle posizioni di sinistra che attaccavano l’eccessivo iter legislativo derivante da una seconda camera alle posizioni centriste che chiedevano una seconda camera come controllore della prima (e viceversa).
Il compromesso finale produsse il nostro bicameralismo ridondante in cui le camere erano sostanzialmente dei doppioni: il Senato avente le stesse funzioni della Camera accontentò i socialcomunisti, perché così la sovranità popolare sarebbe rimasta unita visto il ruolo paritetico delle aule. Non solo, si decise di venire incontro anche ai fautori della rappresentanza regionale (articolo 57) e a coloro che volevano eleggerlo con i sistemi uninominali, quindi liberali notabili che avevano forza elettorale sul territorio (non a caso l’ordine del giorno relativo fu presentato da Francesco Saverio Nitti). La nascita del bicameralismo ridondante fu un caso unico in tutto il mondo, e più volte sarebbe stato oggetto di critiche e tentativi di superamento per molte delle ragioni che in Costituente animarono i dibattiti (referendum 2006 e 2016). Infine per le Camere fu stabilita una durata diversa, di cinque anni per la Camera e sei per il Senato, la quale venne però elusa tramite gli scioglimenti tecnici in occasione delle prime due elezioni politiche e poi equiparata con una revisione costituzionale dell’articolo 60 (l. cost 2/1963).
L’ultimo degli ambiti dibattuti che andremo ad affrontare è quello sulla magistratura e sulla giustizia costituzionale italiana. Prima della Repubblica la magistratura dipendeva dal Ministro della Giustizia, che gestiva le carriere al suo interno (stipendi, nomine, promozioni, ecc.). In Costituente furono numerose le voci, come quella di Calamandrei e della sinistra, che chiedevano una magistratura indipendente in maniera assoluta; i cattolici e i liberali temevano però che un’eccessiva autonomia trasformasse la magistratura in un corpo eccessivamente separato dallo stato.
Per trovare un compromesso si scelse di istituire il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) presieduto dal Presidente della Repubblica e composto sia da membri laici (eletti dal Parlamento in seduta comune) sia da membri togati (eletti dai magistrati tra colleghi). Sui ruolo del Pm ci furono dibattiti tra Leone, fautore di un sistema in cui il Pm non è un giudice, e Calamandrei, convinto che il Pm dovesse avere il trattamento del giudice per preservare la propria indipendenza. La linea di Calamandrei prevalse e ne uscì un Csm a carriere unite per preservare l’indipendenza dei magistrati requirenti e giudicanti, anche se questa è stata oggetto di più tentativi di riforma (l’ultimo il referendum del 2026).
Ancora più spinosa fu la questione della Corte Costituzionale: Palmiro Togliatti disse che un gruppo di 15 persone non avrebbe dovuto avere il potere di giudicare le leggi del Parlamento, e su questa linea rimasero anche i socialisti. Anche qui si dovette cercare il compromesso nella composizione: cinque membri sarebbero stati nominati dal Presidente della Repubblica, cinque dal Parlamento in seduta comune e cinque dalle supreme magistrature (Consiglio di Stato, Corte di Cassazione e Corte dei Conti).
Sia il Csm (organo di rilievo costituzionale) sia la Corte Costituzionale (organo costituzionale) videro una tardiva attuazione dovuta sia perché alcune leggi del periodo fascista erano funzionali all’ordine pubblico, sia perché la Dc temeva che vi potessero essere infiltrazioni di sinistra che avrebbero limitato la maggioranza di governo. Alla fine fu determinante il mandato presidenziale di Giovanni Gronchi, che promise di attuare vari istituti costituzionali ancora dormienti: nel 1955 venne attuata la Corte Costituzionale e nel 1958 il Consiglio Superiore della Magistratura.
Considerazioni finali e ipotesi di una seconda Assemblea Costituente
Qual è l’eredità lasciata dall’Assemblea Costituente? Più che materiale, intesa come la Costituzione prodotta dai mesi di lavoro, l’eredità dell’Assemblea risiede in che cosa essa ha rappresentato. Dopo anni di regime e soffocamento delle libertà, l’Assemblea fu il luogo in cui il popolo italiano tornò ad avere rappresentanza e, tramite i suoi eletti, tornò a dibattere ferocemente su temi che si sarebbero rivelati polarizzanti. In parole semplici: fu l’incarnazione del ritorno della democrazia e l’embrione del nuovo pluralismo.
Inoltre ebbe il valore consociativo che raramente si sarebbe rivisto nella storia italiana: fu un periodo in cui i due poli principali (moderati e sinistra) riuscirono, pur mantenendo alcuni punti fermi, a mettere da parte le proprie ambizioni ideologiche per dare al paese la base sulla quale erigere la nuova struttura democratica. Appena finita l’avventura della Costituente si ebbero le elezioni del 1948, che furono oggetto di ingerenze straniere e di una radicalizzazione che difficilmente avrebbe lasciato spazio al consociativismo, rivisto solamente negli anni 60 (tra Dc e Psi) e alla fine degli anni 70 (tra Dc e Pci). L’Assemblea Costituente rappresentò il ritorno della libertà del popolo italiano, ma anche l’inizio di una storia politica che sarebbe sopravvissuta fino al 1993.
Ma invece c’è mai stata l’idea di convocare una seconda Assemblea Costituente? La risposta è si, ma non con l’obiettivo di riscrivere totalmente la Costituzione, bensì di riscrivere la Parte II. La Parte II della Costituzione fu oggetto di critica già a partire dagli anni 70, quando Bettino Craxi (Psi) disse che ci sarebbe stato bisogno di una Grande riforma del sistema politico italiano, in quanto produttore di governi instabili e di lacune istituzionali. L’idea venne ripresa negli anni 90 quando furono istituite le famose commissioni bicamerali, incaricate di redigere bozze di modifica per la Parte II. I tentativi delle bicamerali non furono quelli delle attese, e il sistema venne riformato prevalentemente tramite i sistemi elettorali (svolta maggioritaria e bipolarismo).
Le idee di proporre una seconda assemblea per la scrittura della Parte II sorsero durante la XVI legislatura, quando furono presentati disegni di legge costituzionale che prevedevano l’elezione di una speciale Assemblea Costituente, ma ciò non andò in porto. Nel 2025 il partito Azione e la Fondazione Einaudi hanno presentato l’idea di eleggere un’assemblea formata da 100 membri per riscrivere la Parte II. Una parte della giurisprudenza ritiene che una simile Assemblea potrebbe essere istituita mediante una legge costituzionale che disciplini una procedura speciale, derogando temporaneamente all’articolo 138 limitatamente alla revisione della Parte II.
Consigli di lettura: clicca sul titolo e acquista la tua copia!
- R. Martucci, Storia costituzionale italiana, Roma, Carocci, 2002.
- A. Barbera, C. Fusaro, C. Caruso, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2024.
- L.P. Stani, I liberali in Assemblea Costituente, Rubbettino, 2015.







